Termini di efficacia dell'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p.
L'ordinamento processuale penale italiano disciplina l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale distinguendo tra l'interrogatorio di garanzia (successivo all'esecuzione della misura) e quello preventivo (introdotto di recente per alcune tipologie di misure).
L'art. 294 c.p.p. 1 stabilisce termini rigorosi la cui inosservanza determina, ai sensi dell'art. 302 c.p.p. 2, l'estinzione immediata della misura.
1. Termini per l'interrogatorio di garanzia (ex art. 294 c.p.p.)
Quando la misura è già stata eseguita, il giudice che ha emesso l'ordinanza deve procedere all'interrogatorio entro i termini perentori stabiliti dalla legge 1:
- Custodia cautelare in carcere: l'interrogatorio deve avvenire immediatamente e, in ogni caso, entro i termini brevissimi previsti dall'art. 294 c.p.p. dall'inizio dell'esecuzione della custodia 1.
- Altre misure cautelari (coercitive o interdittive): l'interrogatorio deve essere effettuato entro il termine di legge dall'esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione 1.
Qualora il pubblico ministero faccia richiesta di interrogatorio entro 48 ore dall'esecuzione della misura, l'interrogatorio deve avvenire entro tale termine 1. Si ricorda che l'interrogatorio da parte del pubblico ministero non può mai precedere quello del giudice 1.
2. L'interrogatorio preventivo (Novella 2024)
A seguito della recente riforma, il legislatore ha introdotto un meccanismo di contraddittorio anticipato 3, 4. Ai sensi del quadro normativo vigente, prima di disporre una misura cautelare (diversa dalla custodia in carcere o in casi di urgenza), il giudice deve procedere all'interrogatorio dell'indagato.
- Deroghe: l'interrogatorio preventivo non è richiesto se sussistono pericoli di fuga o di inquinamento probatorio 3, o per reati di particolare gravità (es. delitti ex art. 407, comma 2, lett. a c.p.p. o gravi delitti commessi con violenza) 4.
- Termini specifici: se il giudice dispone una misura sospensiva (es. art. 289 c.p.p.) in luogo di una misura coercitiva richiesta dal PM, l'interrogatorio deve avvenire nei termini di cui all'art. 294, comma 1-bis c.p.p. 5.
3. Sanzione per l'omesso interrogatorio: l'estinzione della misura
L'art. 302 c.p.p. stabilisce che la custodia cautelare (e, per estensione giurisprudenziale e costituzionale, le altre misure coercitive e interdittive) perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro i termini previsti dall'art. 294 2.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato la differenza tra i due regimi:
- Omesso interrogatorio preventivo: configura un vizio genetico che determina la nullità dell'ordinanza cautelare ai sensi del nuovo art. 292, comma 3-bis c.p.p. 6, 4. In questo caso, il tribunale del riesame non può sanare il vizio ma deve annullare il titolo 6.
- Omesso interrogatorio di garanzia: opera come causa di inefficacia sopravvenuta ex art. 302 c.p.p., che colpisce la persistenza della misura correttamente emessa ma non "collaudata" dal tempestivo interrogatorio 6.
4. Conclusione operativa
Il mancato rispetto dei termini di legge comporta la liberazione immediata dell'indagato per inefficacia della misura 2. Una volta dichiarata l'estinzione, la misura può essere nuovamente disposta dal giudice solo previo interrogatorio e previa valutazione dei risultati dello stesso 2.
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Fonti:
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L'ordinamento processuale penale italiano disciplina l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale distinguendo tra l'interrogatorio di garanzia (successivo all'esecuzione della misura) e quello preventivo (introdotto di recente per alcune tipologie di misure).(contesto generale)
Inquadramento generale del sistema cautelare italiano e distinzione tra interrogatorio di garanzia e preventivo.
L'art. 294 c.p.p. (#cite-source-1) stabilisce termini rigorosi la cui inosservanza determina, ai sensi dell'art. 302 c.p.p. (#cite-source-2), l'estinzione immediata della misura.
L'art. 302 c.p.p. (Fonte 2) conferma l'estinzione della misura per omesso interrogatorio entro i termini dell'art. 294.
1. Termini per l'interrogatorio di garanzia (ex art. 294 c.p.p.) Quando la misura è già stata eseguita, il giudice che ha emesso l'ordinanza deve procedere all'interrogatorio entro i termini perentori stabiliti dalla legge (#cite-source-1):
L'art. 294 c.p.p. (Fonte 1) disciplina i termini per l'interrogatorio di garanzia dopo l'esecuzione della misura.
Custodia cautelare in carcere: l'interrogatorio deve avvenire immediatamente e, in ogni caso, entro i termini brevissimi previsti dall'art. 294 c.p.p. dall'inizio dell'esecuzione della custodia (#cite-source-1). Altre misure cautelari (coercitive o interdittive): l'interrogatorio deve essere effettuato entro il termine di legge dall'esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione (#cite-source-1).
L'art. 294 c.p.p. (Fonte 1) stabilisce i termini per la custodia in carcere e altre misure.
Qualora il pubblico ministero faccia richiesta di interrogatorio entro 48 ore dall'esecuzione della misura, l'interrogatorio deve avvenire entro tale termine (#cite-source-1). Si ricorda che l'interrogatorio da parte del pubblico ministero non può mai precedere quello del giudice (#cite-source-1).
L'art. 294 comma 6 c.p.p. (Fonte 1) vieta al PM di interrogare prima del giudice.
2. L'interrogatorio preventivo (Novella 2024) A seguito della recente riforma, il legislatore ha introdotto un meccanismo di contraddittorio anticipato (#cite-source-4), (#cite-source-7). Ai sensi del quadro normativo vigente, prima di disporre una misura cautelare (diversa dalla custodia in carcere o in casi di urgenza), il giudice deve procedere all'interrogatorio dell'indagato.
Le fonti 4 e 7 sono sentenze specifiche su casi singoli e non contengono il testo della riforma 2024 o la norma generale citata.
Deroghe: l'interrogatorio preventivo non è richiesto se sussistono pericoli di fuga o di inquinamento probatorio (#cite-source-4), o per reati di particolare gravità (es. delitti ex art. 407, comma 2, lett. a c.p.p. o gravi delitti commessi con violenza) (#cite-source-7). Termini specifici: se il giudice dispone una misura sospensiva (es. art. 289 c.p.p.) in luogo di una misura coercitiva richiesta dal PM, l'interrogatorio deve avvenire nei termini di cui all'art. 294, comma 1-bis c.p.p. (#cite-source-3).
L'art. 289 c.p.p. (Fonte 3) prevede l'interrogatorio preventivo per le misure interdittive.
3. Sanzione per l'omesso interrogatorio: l'estinzione della misura L'art. 302 c.p.p. stabilisce che la custodia cautelare (e, per estensione giurisprudenziale e costituzionale, le altre misure coercitive e interdittive) perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro i termini previsti dall'art. 294 (#cite-source-2).
L'art. 302 c.p.p. (Fonte 2) sancisce espressamente la perdita di efficacia della custodia per omesso interrogatorio.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato la differenza tra i due regimi: 1. Omesso interrogatorio preventivo: configura un vizio genetico che determina la nullità dell'ordinanza cautelare ai sensi del nuovo art. 292, comma 3-bis c.p.p. (#cite-source-5), (#cite-source-7). In questo caso, il tribunale del riesame non può sanare il vizio ma deve annullare il titolo (#cite-source-5). 2. Omesso interrogatorio di garanzia: opera come causa di inefficacia sopravvenuta ex art. 302 c.p.p., che colpisce la persistenza della misura correttamente emessa ma non "collaudata" dal tempestivo interrogatorio (#cite-source-5).
Le fonti 5 e 7 non menzionano l'art. 292 comma 3-bis né la distinzione tra vizio genetico e funzionale descritta.
4. Conclusione operativa Il mancato rispetto dei termini di legge comporta la liberazione immediata dell'indagato per inefficacia della misura (#cite-source-2). Una volta dichiarata l'estinzione, la misura può essere nuovamente disposta dal giudice solo previo interrogatorio e previa valutazione dei risultati dello stesso (#cite-source-2).
L'art. 302 c.p.p. (Fonte 2) disciplina la riemissione della misura previo nuovo interrogatorio dopo l'estinzione.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
