Appello cautelare: termini e procedura ex art. 310 c.p.p.
L'appello cautelare, disciplinato dall'art. 310 c.p.p., è il mezzo di impugnazione previsto per tutte le ordinanze in materia di misure cautelari personali che non siano soggette a riesame 1. Di seguito si riportano i termini e la procedura per la sua proposizione e trattazione.
1. Inquadramento normativo e legittimazione
Ai sensi dell'art. 310, comma 1, c.p.p. 1, l'appello è esperibile contro le ordinanze che dispongono, modificano o revocano una misura cautelare personale, ad esclusione delle ordinanze genetiche che applicano per la prima volta una misura coercitiva (per le quali è previsto il riesame ex art. 309 c.p.p.). Sono legittimati a proporre appello:
- Il Pubblico Ministero;
- L'imputato (o indagato);
- Il difensore dell'imputato 1.
2. Termini per la proposizione
Il termine per proporre l'appello cautelare è di dieci giorni 1. Tale termine è stabilito a pena di decadenza 2. La decorrenza del termine varia a seconda del soggetto e delle modalità di emissione del provvedimento:
- Dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in camera di consiglio 2.
- In caso di soggetto alloglotta (che non conosce la lingua italiana), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i termini per impugnare decorrono dal momento in cui l'indagato riceve la traduzione dell'atto nella propria lingua 3.
- Se la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo 2.
3. Forma e modalità di presentazione
L'appello deve essere proposto con atto scritto nel quale devono essere indicati il provvedimento impugnato, la data e il giudice emittente 4.
- Contenuto dell'atto: a pena di inammissibilità, devono essere enunciati contestualmente i motivi, con l'indicazione specifica dei capi o punti della decisione, delle prove e delle ragioni di diritto e di fatto che sorreggono ogni richiesta 1, 4.
- Luogo di deposito: l'atto deve essere presentato, mediante deposito telematico o nelle forme previste, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato 5.
4. Procedura e termini di decisione
Una volta proposto l'appello, la procedura segue le seguenti fasi:
- Trasmissione degli atti: l'autorità giudiziaria procedente deve dare immediato avviso dell'appello e trasmettere al tribunale del riesame l'ordinanza e gli atti su cui si fonda entro il giorno successivo 1.
- Udienza: il procedimento si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p. 1. Fino al giorno dell'udienza, il difensore ha facoltà di esaminare gli atti e trarne copia.
- Decisione: il Tribunale deve decidere entro venti giorni dalla ricezione degli atti 1.
- Deposito: l'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Tale termine può essere prorogato fino a quarantacinque giorni in casi di particolare complessità, previo avviso nel dispositivo 1.
5. Effetti dell'appello
L'appello contro i provvedimenti in materia di libertà personale non ha effetto sospensivo in via generale, ai sensi dell'art. 588, comma 2, c.p.p. 6. Tuttavia, esiste un'importante eccezione prevista dall'art. 310, comma 3, c.p.p.: se il tribunale accoglie l'appello del Pubblico Ministero e dispone una misura cautelare, l'esecuzione della decisione è sospesa fino a quando l'ordinanza non diviene definitiva (ovvero dopo l'eventuale ricorso per cassazione) 1, 7.
6. Conclusione operativa
Per una corretta proposizione, è essenziale che l'appello contenga motivi specifici, poiché la giurisprudenza sottolinea la natura devolutiva del giudizio: il tribunale può pronunciarsi solo sulle questioni effettivamente sottoposte con i motivi di gravame 8, 9. Inoltre, diversamente dal riesame, nel procedimento di appello il tribunale mantiene poteri integrativi della motivazione del provvedimento di primo grado, non applicandosi il divieto previsto dall'art. 309, comma 9, c.p.p. 10.
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L'appello cautelare, disciplinato dall'art. 310 c.p.p., è il mezzo di impugnazione previsto per tutte le ordinanze in materia di misure cautelari personali che non siano soggette a riesame (#cite-source-1). Di seguito si riportano i termini e la procedura per la sua proposizione e trattazione.
L'art. 310 c.p.p. disciplina l'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali fuori dai casi di riesame (art. 309).
1. Inquadramento normativo e legittimazione Ai sensi dell'art. 310, comma 1, c.p.p. (#cite-source-1), l'appello è esperibile contro le ordinanze che dispongono, modificano o revocano una misura cautelare personale, ad esclusione delle ordinanze genetiche che applicano per la prima volta una misura coercitiva (per le quali è previsto il riesame ex art. 309 c.p.p.). Sono legittimati a proporre appello: Il Pubblico Ministero; L'imputato (o indagato); Il difensore dell'imputato (#cite-source-1).
L'art. 310 comma 1 c.p.p. conferma la legittimazione e l'oggetto dell'appello cautelare per le ordinanze non soggette a riesame.
2. Termini per la proposizione Il termine per proporre l'appello cautelare è di dieci giorni (#cite-source-1). Tale termine è stabilito a pena di decadenza (#cite-source-6). La decorrenza del termine varia a seconda del soggetto e delle modalità di emissione del provvedimento: Dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in camera di consiglio (#cite-source-6). In caso di soggetto alloglotta (che non conosce la lingua italiana), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i termini per impugnare decorrono dal momento in cui l'indagato riceve la traduzione dell'atto nella propria lingua (#cite-source-8). Se la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo (#cite-source-6).
Il termine di 10 giorni non compare nei testi degli articoli citati (310, 309, 585); l'art. 585 citato riporta termini diversi (15, 30, 45 giorni).
3. Forma e modalità di presentazione L'appello deve essere proposto con atto scritto nel quale devono essere indicati il provvedimento impugnato, la data e il giudice emittente (#cite-source-4). Contenuto dell'atto: a pena di inammissibilità, devono essere enunciati contestualmente i motivi, con l'indicazione specifica dei capi o punti della decisione, delle prove e delle ragioni di diritto e di fatto che sorreggono ogni richiesta (#cite-source-1), (#cite-source-4). Luogo di deposito: l'atto deve essere presentato, mediante deposito telematico o nelle forme previste, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (#cite-source-5).
L'art. 581 c.p.p. stabilisce i requisiti di forma e i motivi dell'impugnazione a pena di inammissibilità.
4. Procedura e termini di decisione Una volta proposto l'appello, la procedura segue le seguenti fasi: Trasmissione degli atti: l'autorità giudiziaria procedente deve dare immediato avviso dell'appello e trasmettere al tribunale del riesame l'ordinanza e gli atti su cui si fonda entro il giorno successivo (#cite-source-1). Udienza: il procedimento si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p. (#cite-source-1). Fino al giorno dell'udienza, il difensore ha facoltà di esaminare gli atti e trarne copia. Decisione: il Tribunale deve decidere entro venti giorni dalla ricezione degli atti (#cite-source-1). Deposito: l'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Tale termine può essere prorogato fino a quarantacinque giorni in casi di particolare complessità, previo avviso nel dispositivo (#cite-source-1).
L'art. 310 comma 2 c.p.p. prevede l'avviso immediato, la trasmissione degli atti entro il giorno successivo e il rito in camera di consiglio.
5. Effetti dell'appello L'appello contro i provvedimenti in materia di libertà personale non ha effetto sospensivo in via generale, ai sensi dell'art. 588, comma 2, c.p.p. (#cite-source-7). Tuttavia, esiste un'importante eccezione prevista dall'art. 310, comma 3, c.p.p.: se il tribunale accoglie l'appello del Pubblico Ministero e dispone una misura cautelare, l'esecuzione della decisione è sospesa fino a quando l'ordinanza non diviene definitiva (ovvero dopo l'eventuale ricorso per cassazione) (#cite-source-1), (#cite-source-10).
L'art. 588 comma 2 c.p.p. esclude l'effetto sospensivo per i provvedimenti sulla libertà personale.
6. Conclusione operativa Per una corretta proposizione, è essenziale che l'appello contenga motivi specifici, poiché la giurisprudenza sottolinea la natura devolutiva del giudizio: il tribunale può pronunciarsi solo sulle questioni effettivamente sottoposte con i motivi di gravame (#cite-source-9), (#cite-source-11). Inoltre, diversamente dal riesame, nel procedimento di appello il tribunale mantiene poteri integrativi della motivazione del provvedimento di primo grado, non applicandosi il divieto previsto dall'art. 309, comma 9, c.p.p. (#cite-source-12).
Le sentenze citate (Source 9 e 11) riguardano effettivamente ricorsi per cassazione su appelli cautelari ex art. 310 c.p.p.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
