Estinzione di reclusione e multa per decorso tempo ex art. 172 c.p.
L'estinzione della pena per decorso del tempo è un istituto di diritto penale sostanziale che colpisce la potestà punitiva dello Stato dopo che sia intervenuta una sentenza di condanna irrevocabile, qualora la pena non sia stata eseguita entro i termini di legge. La disciplina per i delitti è dettata dall'art. 172 c.p. 1.
1. Inquadramento normativo e termini di estinzione
Ai sensi dell'art. 172 c.p. 1, i termini per la maturazione dell'estinzione variano a seconda della tipologia di pena inflitta:
- Pena della reclusione: si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta. Il legislatore ha tuttavia previsto dei limiti edittali invalicabili per tale calcolo:
- Il termine non può comunque essere superiore a trenta anni.
- Il termine non può comunque essere inferiore a dieci anni.
- Pena della multa: si estingue nel termine fisso di dieci anni.
- Pene congiunte: qualora la sentenza infligga congiuntamente reclusione e multa, per l'estinzione di entrambe le pene si applica esclusivamente il termine più lungo previsto per la reclusione.
2. Decorrenza dei termini
Il momento iniziale (dies a quo) per il computo del tempo necessario all'estinzione è individuato dall'art. 172, comma 4, c.p. 1 in due ipotesi alternative:
- Dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile.
- Dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena già iniziata (ad esempio, in caso di evasione).
Qualora l'esecuzione sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo decorre dal momento in cui il termine scade o la condizione si verifica 1.
3. Casi particolari: concorso di reati e recidiva
La disciplina presenta delle specificità in presenza di più reati o di particolari qualità soggettive del reo:
- Concorso di reati: se sono state inflitte più pene con la medesima sentenza o con sentenze diverse, si ha riguardo a ciascuna di esse separatamente, anche nel caso in cui le pene siano della stessa specie 1.
- Cause ostative: l'estinzione della pena non ha luogo se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza 1.
- Interruzione: l'estinzione della pena è impedita se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole 1.
4. Differenze con la prescrizione del reato e le contravvenzioni
È opportuno distinguere l'estinzione della pena ex art. 172 c.p. 1 dalla prescrizione del reato disciplinata dall'art. 157 c.p. 2. Mentre quest'ultima interviene prima della sentenza irrevocabile estinguendo il reato stesso, l'art. 172 interviene dopo l'irrevocabilità, estinguendo solo la sanzione.
Infine, per le contravvenzioni si applica la diversa disciplina dell'art. 173 c.p. 3, che prevede un termine di estinzione ridotto a cinque anni per le pene dell'arresto e dell'ammenda (termine che raddoppia per recidivi aggravati o delinquenti qualificati).
5. Conclusione operativa
Ai fini della verifica dell'estinzione della pena per i delitti, occorre applicare i criteri di calcolo previsti dall'art. 172 c.p., determinando il tempo corrispondente al doppio della pena inflitta (entro i limiti di dieci e trenta anni) e accertando la sussistenza delle condizioni di decorrenza, l'assenza di cause ostative soggettive e l'inesistenza di fatti interruttivi previsti dalla medesima norma 1.
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Fonti:
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L'estinzione della pena per decorso del tempo è un istituto di diritto penale sostanziale che colpisce la potestà punitiva dello Stato dopo che sia intervenuta una sentenza di condanna irrevocabile, qualora la pena non sia stata eseguita entro i termini di legge. La disciplina per i delitti è dettata dall'art. 172 c.p. (#cite-source-1).
Il paragrafo definisce correttamente l'istituto e cita l'art. 172 c.p. presente nella fonte.
1. Inquadramento normativo e termini di estinzione Ai sensi dell'art. 172 c.p. (#cite-source-1), i termini per la maturazione dell'estinzione variano a seconda della tipologia di pena inflitta:
Il paragrafo introduce i termini di estinzione citando correttamente l'art. 172 c.p.
Pena della reclusione: si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta. Il legislatore ha tuttavia previsto dei limiti edittali invalicabili per tale calcolo: Il termine non può comunque essere superiore a trenta anni. Il termine non può comunque essere inferiore a dieci anni. Pena della multa: si estingue nel termine fisso di dieci anni. Pene congiunte: qualora la sentenza infligga congiuntamente reclusione e multa, per l'estinzione di entrambe le pene si applica esclusivamente il termine più lungo previsto per la reclusione.
I termini per reclusione (doppio della pena, max 30, min 10 anni) e multa (10 anni) corrispondono al testo dell'art. 172 c.p.
2. Decorrenza dei termini Il momento iniziale (dies a quo) per il computo del tempo necessario all'estinzione è individuato dall'art. 172, comma 4, c.p. (#cite-source-1) in due ipotesi alternative: 1. Dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile. 2. Dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena già iniziata (ad esempio, in caso di evasione).
La decorrenza (irrevocabilità o sottrazione volontaria) è fedelmente riprodotta dal comma 4 dell'art. 172 c.p.
Qualora l'esecuzione sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo decorre dal momento in cui il termine scade o la condizione si verifica (#cite-source-1).
Il riferimento alla decorrenza in caso di termine o condizione è presente nell'ultima parte del testo dell'art. 172 c.p.
3. Casi particolari: concorso di reati e recidiva La disciplina presenta delle specificità in presenza di più reati o di particolari qualità soggettive del reo: Concorso di reati: se sono state inflitte più pene con la medesima sentenza o con sentenze diverse, si ha riguardo a ciascuna di esse separatamente, anche nel caso in cui le pene siano della stessa specie (#cite-source-1). Cause ostative: l'estinzione della pena non ha luogo se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza (#cite-source-1). Interruzione: l'estinzione della pena è impedita se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole (#cite-source-1).
Il testo dell'art. 172 c.p. fornito in [Source 1] è incompleto e non contiene la disciplina del concorso di reati citata.
4. Differenze con la prescrizione del reato e le contravvenzioni È opportuno distinguere l'estinzione della pena ex art. 172 c.p. (#cite-source-1) dalla prescrizione del reato disciplinata dall'art. 157 c.p. (#cite-source-3). Mentre quest'ultima interviene prima della sentenza irrevocabile estinguendo il reato stesso, l'art. 172 interviene dopo l'irrevocabilità, estinguendo solo la sanzione.
Il paragrafo distingue correttamente l'estinzione della pena dalla prescrizione del reato ex art. 157 c.p.
Infine, per le contravvenzioni si applica la diversa disciplina dell'art. 173 c.p. (#cite-source-2), che prevede un termine di estinzione ridotto a cinque anni per le pene dell'arresto e dell'ammenda (termine che raddoppia per recidivi aggravati o delinquenti qualificati).
Il paragrafo riporta correttamente la disciplina per le contravvenzioni (arresto e ammenda) prevista dall'art. 173 c.p.
5. Conclusione operativa Ai fini della verifica dell'estinzione della pena per i delitti, occorre applicare i criteri di calcolo previsti dall'art. 172 c.p., determinando il tempo corrispondente al doppio della pena inflitta (entro i limiti di dieci e trenta anni) e accertando la sussistenza delle condizioni di decorrenza, l'assenza di cause ostative soggettive e l'inesistenza di fatti interruttivi previsti dalla medesima norma (#cite-source-1).
La conclusione riassume i criteri di calcolo per i delitti basandosi correttamente sull'art. 172 c.p.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
