Danno biologico: cumulo INAIL e art. 2087 c.c. dopo le Sezioni Unite
La questione del cumulo tra l'indennizzo erogato dall'INAIL e il risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro è stata oggetto di una profonda evoluzione, culminata con l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12564/2018, che hanno definito le modalità di applicazione del principio della compensatio lucri cum damno.
Ecco il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile:
1. Inquadramento Normativo
La responsabilità del datore di lavoro si fonda principalmente sull'art. 2087 c.c., che impone all'imprenditore l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro 1.
In presenza di un infortunio, opera il sistema di assicurazione obbligatoria gestito dall'INAIL, disciplinato dal D.P.R. 1124/1965 (Testo Unico Infortuni). L'art. 10 di tale decreto prevede un generale esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile, che tuttavia viene meno (dando luogo al cosiddetto "danno differenziale") qualora l'infortunio sia derivato da un fatto costituente reato imputabile al datore o a suoi incaricati 2.
2. Il Danno Biologico e l'Indennizzo INAIL
Con l'art. 13 del D.Lgs. 38/2000, il danno biologico (lesione all'integrità psicofisica) è entrato ufficialmente nella copertura INAIL 3. L'Istituto indennizza:
- Il danno biologico in senso stretto (per menomazioni superiori al 6%).
- Una quota per le conseguenze patrimoniali (per menomazioni superiori al 16%) 3.
3. Il Principio di Compensatio Lucri cum Damno secondo le Sezioni Unite 12564/2018
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 12564/2018, hanno chiarito che il risarcimento del danno deve tendere alla completa restitutio in integrum del danneggiato, ma non può risolversi in un ingiustificato arricchimento (in linea con il principio generale dell'art. 1223 c.c. 4).
Il principio opera secondo queste direttrici:
- Omogeneità dei benefici: L'indennizzo INAIL deve essere detratto dal risarcimento civilistico solo se copre lo stesso tipo di pregiudizio. Poiché l'INAIL ora indennizza il danno biologico 3, tale posta va scomputata dal risarcimento totale spettante per la medesima voce di danno.
- Diritto di Surroga: La compensazione è giustificata dal fatto che l'INAIL ha diritto di surroga verso il terzo responsabile ex art. 1916 c.c. 5. Se il danneggiato ricevesse l'intera somma dal datore e trattenesse anche l'indennizzo INAIL, il datore si troverebbe a pagare due volte (una al lavoratore e una all'INAIL in sede di regresso/surroga).
- Scomputo "per poste omogenee": Non si effettua uno scomputo generico sul totale, ma si sottrae l'indennizzo INAIL per danno biologico dal risarcimento civilistico dovuto per danno biologico (ed eventualmente la quota patrimoniale dal danno patrimoniale).
4. Il Danno Differenziale
Il lavoratore ha diritto al cosiddetto danno differenziale, ovvero alla differenza tra quanto liquidabile secondo i criteri civilistici (solitamente basati sulle Tabelle di Milano) e quanto già corrisposto dall'INAIL. L'art. 10, commi 6 e 7 del D.P.R. 1124/1965 specifica che il risarcimento è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate dall'istituto assicuratore 2.
Conclusione Operativa
In seguito all'orientamento delle Sezioni Unite 12564/2018:
- Il giudice deve prima determinare il danno complessivo spettante al lavoratore secondo i criteri della responsabilità civile.
- Dall'importo così ottenuto per ciascuna categoria (biologico/patrimoniale), deve sottrarre il valore capitale della prestazione erogata dall'INAIL per la medesima categoria 2 3.
- Il datore di lavoro è condannato a pagare solo l'eccedenza, evitando che il lavoratore percepisca due volte la stessa somma per lo stesso danno (divieto di cumulo).
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
La questione del cumulo tra l'indennizzo erogato dall'INAIL e il risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro è stata oggetto di una profonda evoluzione, culminata con l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12564/2018, che hanno definito le modalità di applicazione del principio della compensatio lucri cum damno.
La sentenza Cass. SS.UU. n. 12564/2018 non è presente tra le fonti fornite.
Ecco il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile:(contesto generale)
Frase di raccordo puramente introduttiva senza affermazioni di merito.
1. Inquadramento Normativo La responsabilità del datore di lavoro si fonda principalmente sull'art. 2087 c.c., che impone all'imprenditore l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro .
Corrisponde al contenuto dell'art. 2087 c.c. riguardante l'obbligo di sicurezza del datore di lavoro.
In presenza di un infortunio, opera il sistema di assicurazione obbligatoria gestito dall'INAIL, disciplinato dal D.P.R. 1124/1965 (Testo Unico Infortuni). L'art. 10 di tale decreto prevede un generale esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile, che tuttavia viene meno (dando luogo al cosiddetto "danno differenziale") qualora l'infortunio sia derivato da un fatto costituente reato imputabile al datore o a suoi incaricati .
Conforme all'art. 10 D.P.R. 1124/1965 su esonero e responsabilità civile residua.
2. Il Danno Biologico e l'Indennizzo INAIL Con l'art. 13 del D.Lgs. 38/2000, il danno biologico (lesione all'integrità psicofisica) è entrato ufficialmente nella copertura INAIL . L'Istituto indennizza: Il danno biologico in senso stretto (per menomazioni superiori al 6%). Una quota per le conseguenze patrimoniali (per menomazioni superiori al 16%) .
Conforme all'art. 13 D.Lgs. 38/2000 che definisce l'indennizzabilità del danno biologico da parte dell'INAIL.
3. Il Principio di Compensatio Lucri cum Damno secondo le Sezioni Unite 12564/2018 Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 12564/2018, hanno chiarito che il risarcimento del danno deve tendere alla completa restitutio in integrum del danneggiato, ma non può risolversi in un ingiustificato arricchimento (in linea con il principio generale dell'art. 1223 c.c. ).
Il riferimento all'art. 1223 c.c. è coerente con il principio di risarcimento del danno come conseguenza immediata e diretta.
Il principio opera secondo queste direttrici: Omogeneità dei benefici: L'indennizzo INAIL deve essere detratto dal risarcimento civilistico solo se copre lo stesso tipo di pregiudizio. Poiché l'INAIL ora indennizza il danno biologico , tale posta va scomputata dal risarcimento totale spettante per la medesima voce di danno. Diritto di Surroga: La compensazione è giustificata dal fatto che l'INAIL ha diritto di surroga verso il terzo responsabile ex art. 1916 c.c. . Se il danneggiato ricevesse l'intera somma dal datore e trattenesse anche l'indennizzo INAIL, il datore si troverebbe a pagare due volte (una al lavoratore e una all'INAIL in sede di regresso/surroga). Scomputo "per poste omogenee": Non si effettua uno scomputo generico sul totale, ma si sottrae l'indennizzo INAIL per danno biologico dal risarcimento civilistico dovuto per danno biologico (ed eventualmente la quota patrimoniale dal danno patrimoniale).
Coerente con l'art. 13 D.Lgs. 38/2000 e l'art. 1916 c.c. in materia di indennizzo e surroga.
4. Il Danno Differenziale Il lavoratore ha diritto al cosiddetto danno differenziale, ovvero alla differenza tra quanto liquidabile secondo i criteri civilistici (solitamente basati sulle Tabelle di Milano) e quanto già corrisposto dall'INAIL. L'art. 10, commi 6 e 7 del D.P.R. 1124/1965 specifica che il risarcimento è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate dall'istituto assicuratore .
L'esonero parziale e il risarcimento per la parte eccedente sono previsti dall'art. 10 D.P.R. 1124/1965.
Conclusione Operativa In seguito all'orientamento delle Sezioni Unite 12564/2018: 1. Il giudice deve prima determinare il danno complessivo spettante al lavoratore secondo i criteri della responsabilità civile. 2. Dall'importo così ottenuto per ciascuna categoria (biologico/patrimoniale), deve sottrarre il valore capitale** della prestazione erogata dall'INAIL per la medesima categoria [Source 2, Source 3]. 3. Il datore di lavoro è condannato a pagare solo l'eccedenza, evitando che il lavoratore percepisca due volte la stessa somma per lo stesso danno (divieto di cumulo).
Contiene riferimenti a una specifica sentenza (SS.UU. 12564/2018) non presente nelle fonti fornite.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
