Il caso spiegato

Rinvio a giudizio per il caso Pandoro-gate: la truffa nel marketing digitale

7 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

La vicenda giudiziaria nota come Pandoro-gate ha raggiunto una tappa decisiva con la citazione a giudizio. Secondo gli atti ufficiali del 29 gennaio 2025, la Procura della Repubblica di Milano ha ottenuto il processo a carico di noti esponenti del mondo digitale e dell'industria dolciaria per fatti risalenti al periodo natalizio del 2022. Questo articolo esplora i profili tecnici della contestazione di truffa aggravata, analizzando come la comunicazione sui social media possa trasformarsi in un artifizio idoneo a trarre in inganno i consumatori. Attraverso la lente del nostro caso gemello, vedremo come la distinzione tra marketing enfatico e reato dipenda da dettagli documentali e cronologici spesso trascurati dai professionisti.

Rinvio a giudizio per il caso Pandoro-gate: la truffa nel marketing digitale

In sintesi

L'articolo analizza il rinvio a giudizio relativo al caso Pandoro-gate, soffermandosi sull'accusa di truffa aggravata formulata dalla Procura di Milano. Vengono esaminati gli elementi costitutivi del reato, l'aggravante della minorata difesa legata al commercio elettronico e il confine tra pratica commerciale scorretta e illecito penale. Un caso pratico illustra i rischi di una comunicazione non trasparente in merito ai legami tra vendite e iniziative benefiche.

  1. Il fatto

    Secondo gli atti ufficiali, in data 29 gennaio 2025 è stata disposta la citazione a giudizio nei confronti di Chiara Ferragni, dei suoi collaboratori, dei vertici della società Balocco e di Francesco Cannillo (Cerealitalia). La vicenda riguarda la promozione del pandoro Pink Christmas avvenuta nel 2022, presentata come iniziativa benefica a favore dell'Ospedale Regina Margherita di Torino. Lo stadio processuale attuale indica che si è giunti al rinvio a giudizio, con l'apertura del dibattimento fissata a partire dal 23 settembre 2025 dinanzi al Tribunale di Milano.

    L'accusa sostiene che sia stata allestita una rappresentazione ingannevole per indurre i consumatori a ritenere che l'acquisto del prodotto contribuisse direttamente alla donazione destinata all'acquisto di un macchinario medico. In realtà, la donazione di 50.000 euro era stata effettuata dalla società dolciaria mesi prima del lancio promozionale, mentre le società riconducibili all'influencer avrebbero incassato oltre un milione di euro a titolo di licenza del marchio e promozione, senza alcuna variazione dell'importo devoluto in funzione delle vendite effettive.

  2. Le norme in gioco

    Il baricentro giuridico della vicenda è rappresentato dall'art. 640 c.p. (Truffa), che punisce chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

    1. La pena edittale base prevede la reclusione da sei mesi a tre anni.
    2. La Procura contesta inoltre l'art. 61 n. 5 c.p. (Minorata difesa), circostanza aggravante che ricorre quando l'agente approfitta di condizioni di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.
    3. In tale contesto, la distanza fisica tra venditore e acquirente, caratteristica del commercio elettronico e delle vendite veicolate tramite social media, viene considerata un fattore idoneo a ridurre la capacità del consumatore di verificare la veridicità delle asserzioni pubblicitarie.
  3. Cosa dice la giurisprudenza

    La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel commercio elettronico sussiste di norma l'aggravante della minorata difesa, in quanto la mancanza di un contatto diretto e la natura virtuale della transazione pongono l'acquirente in una posizione di vulnerabilità informativa. I giudici di merito e di legittimità hanno costantemente distinto tra la mera enfasi pubblicitaria, configurabile come dolus bonus e penalmente irrilevante, e la vera e propria truffa contrattuale.

    Secondo l'orientamento consolidato, il reato si perfeziona allorché il silenzio o l'ambiguità su dettagli essenziali dell'operazione (quali l'effettiva destinazione dei proventi in un acquisto a finalità benefica) siano preordinati a trarre in inganno il contraente. La giurisprudenza ha inoltre precisato che il motivo solidaristico può assurgere a elemento determinante del consenso: qualora il consumatore non avrebbe determinato la propria volontà d'acquisto senza la promessa della devoluzione benefica, la lesione della sua libertà di autodeterminazione patrimoniale integra il danno richiesto dalla fattispecie incriminatrice.

  4. Analisi redatta e verificata con edit.legal

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  5. Cosa insegna ai professionisti

    1. Verificare puntualmente la concordanza temporale tra gli accordi contrattuali di beneficenza e le tempistiche delle campagne promozionali, al fine di prevenire addebiti di preordinazione delittuosa.
    2. Formulare i disclaimer nei contenuti social in modo chiaro ed esplicito, specificando se la donazione sia determinata in misura fissa o variabile in proporzione alle vendite.
    3. Valutare con attenzione che la contestazione dell'aggravante della minorata difesa per le transazioni online rappresenta un orientamento consolidato, idoneo a comportare un significativo inasprimento sanzionatorio.

Riferimenti: Articolo 640 Codice PenaleArticolo 61 n. 5 Codice PenaleD.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo)Citazione a giudizio 29.1.2025Processo dal 23.9.2025 Trib. Milano

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAMContenuto redatto con il supporto dell'AI e sottoposto a verifica redazionale sulle fonti. Nonostante i controlli, possono residuare imprecisioni: segnalazioni e richieste di rettifica sono benvenute. Segnala una rettifica

Domande frequenti

Qual è la differenza tra sanzione AGCM e processo penale per truffa?

L'AGCM sanziona gli illeciti amministrativi relativi a pratiche commerciali scorrette a tutela della concorrenza e del mercato, mentre il processo penale accerta la responsabilità personale dell'imputato e la presenza del dolo inteso a raggirare il consumatore per conseguire un ingiusto profitto.

Cosa rischia chi viene condannato per truffa aggravata?

Oltre alla pena della reclusione, aumentata per effetto delle circostanze aggravanti, la condanna comporta l'obbligo del risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite e rilevanti conseguenze reputazionali sul piano professionale e aziendale.

Il consumatore può chiedere il rimborso se si sente truffato?

Sì, i consumatori possono costituirsi parte civile nel processo penale per ottenere la restituzione del prezzo pagato e il risarcimento dei danni, oppure promuovere un'autonoma azione in sede civile.

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