Il caso spiegato

Riforma dell'Ordinamento Forense: attuazione della Legge 137/2026

8 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

Il panorama dell'avvocatura italiana attraversa una fase di profonda trasformazione a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 luglio 2026, n. 137. Secondo quanto riportato dalla stampa nel mese di settembre 2026, il provvedimento introduce novità strutturali che ridisegnano il rapporto tra libera professione, segreto professionale e dinamiche societarie, superando l'assetto delineato dalla riforma del 2012. L'articolo esamina le implicazioni di questa svolta legislativa, muovendo dai recenti interventi della Corte Costituzionale e del Consiglio Nazionale Forense, per poi illustrare, mediante un caso gemello, come le nuove regole in materia di compatibilità con le cariche gestorie e la disciplina delle Società tra Avvocati incideranno sull'operatività quotidiana dei professionisti e sulla tutela dei clienti.

Riforma dell'Ordinamento Forense: attuazione della Legge 137/2026

In sintesi

La legge 137/2026 riforma l'ordinamento forense introducendo la compatibilità condizionata per cariche gestorie in società di capitali e rafforzando il segreto professionale come principio ordinamentale indisponibile. La riforma disciplina inoltre l'ingresso dei soci di capitale nelle Società tra Avvocati, prevedendo garanzie di indipendenza per il professionista. Attualmente in fase di attuazione delegata, il provvedimento mira a modernizzare la professione bilanciando autonomia intellettuale e nuove esigenze di mercato.

  1. Il fatto

    L'iter della riforma si è concluso con l'approvazione definitiva in Senato il 22 luglio 2026 e la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge n. 137/2026, entrata in vigore a metà agosto del medesimo anno. Secondo quanto riportato da «Il Sole 24 Ore», il testo costituisce una delega organica che il Governo dovrà attuare entro febbraio 2027. La genesi del provvedimento è stata segnata da importanti passaggi istituzionali: la Corte Costituzionale, con una pronuncia depositata nel luglio 2026, aveva già riconosciuto la legittimità dell'ingresso dei soci di capitale nelle Società tra Avvocati, a condizione che venissero previste adeguate garanzie contro l'eterodirezione.

    Parallelamente, come evidenziato da «ItaliaOggi», il dibattito si è concentrato sulla compatibilità tra l'esercizio dell'avvocatura e la titolarità di ruoli gestori di vertice nelle imprese. La fase attuale riguarda l'attuazione delegata, nella quale si attendono i decreti legislativi chiamati a definire i criteri di indipendenza. In ambito disciplinare, testate specializzate quali «CF News» hanno dato risalto a recenti decisioni del Consiglio Nazionale Forense che, pur sanzionando modelli di marketing aggressivo, hanno auspicato un'evoluzione delle regole sul decoro professionale in sintonia con la nuova riforma.

  2. Le norme in gioco

    Il nucleo della riforma risiede negli articoli 1 e 2 della legge n. 137/2026, i quali intervengono direttamente sulla legge n. 247/2012.

    1. Il segreto professionale viene elevato a principio ordinamentale e diritto indisponibile, allo scopo di limitare l'invasività delle indagini all'interno degli studi legali.
    2. L'articolo 18 della legge professionale viene modificato introducendo la compatibilità condizionata: l'avvocato potrà assumere cariche gestorie in società di capitali, a condizione che siano garantite l'autonomia intellettuale e l'assenza di conflitti di interesse.
    3. La disciplina delle Società tra Avvocati (STA) viene integrata prevedendo l'obbligo di clausole statutarie idonee a tutelare l'indipendenza del professionista dai soci non professionisti, a pena di nullità degli atti e di sanzioni deontologiche.

    Le conseguenze applicative prefigurano una maggiore flessibilità organizzativa per gli studi legali, unitamente a un inasprimento dei controlli in materia di compliance interna. La violazione della disciplina sull'equo compenso o delle norme sulla trasparenza societaria potrà comportare la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, trasformando i doveri deontologici in effettivi requisiti di validità dei modelli organizzativi e di business forensi.

  3. Cosa dice la giurisprudenza

    Prima della riforma, la giurisprudenza di legittimità aveva adottato un orientamento rigoroso in materia di incompatibilità gestoria, ritenendo che il potere di firma e la gestione commerciale diretta fossero inconciliabili con l'indipendenza del professionista. Come evidenziato da Ius Societario, la Corte di Cassazione aveva chiarito che l'esercizio effettivo dell'attività d'impresa, pur se svolto in nome e per conto di una società, configurava una causa di cancellazione dall'albo. Tuttavia, la giurisprudenza costituzionale ha recentemente sottolineato che la libertà di iniziativa economica non può essere compressa oltre quanto strettamente necessario per tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio del diritto di difesa.

    In ordine alla partecipazione di capitali nelle società professionali, i giudici costituzionali hanno confermato che la presenza di soci investitori è legittima, ma richiede una cornice legislativa solida che impedisca al socio di capitale di condizionare le scelte tecniche del difensore. Inoltre, secondo l'analisi di Studio Legale MP, l'integrità del segreto professionale costituisce il presupposto inderogabile per la legittimità dei nuovi assetti organizzativi. La giurisprudenza disciplinare ha altresì ribadito che il decoro professionale deve evolversi per abbracciare le nuove forme di comunicazione, fermo restando il divieto di accaparramento della clientela mediante piattaforme digitali che non rispettino la dignità della funzione forense.

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  5. Cosa insegna ai professionisti

    Dall'esame della riforma emergono indicazioni operative primarie per gli avvocati.

    1. Adeguiate gli statuti delle Società tra Avvocati introducendo clausole idonee a blindare l'autonomia decisionale del professionista rispetto ai soci finanziatori.
    2. Valutare con il massimo rigore l'assunzione di incarichi gestori in società di capitali, documentando la sussistenza dei requisiti di compatibilità ed escludendo conflitti di interesse.
    3. Monitorare l'emanazione dei decreti attuativi per conformare i modelli organizzativi dei propri studi ai nuovi standard di riservatezza e protezione dei dati e degli atti di causa.

Riferimenti: Legge 28 luglio 2026, n. 137Legge 31 dicembre 2012, n. 247Costituzione Italiana, Art. 24Costituzione Italiana, Art. 41

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAMContenuto redatto con il supporto dell'AI e sottoposto a verifica redazionale sulle fonti. Nonostante i controlli, possono residuare imprecisioni: segnalazioni e richieste di rettifica sono benvenute. Segnala una rettifica

Domande frequenti

Un avvocato può diventare amministratore unico di una società con la nuova riforma?

La legge n. 137/2026 introduce la compatibilità condizionata; tuttavia, la carica di amministratore unico solleva rilevanti criticità se comporta la gestione commerciale diretta, richiedendo un vaglio puntuale sull'effettivo rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza professionale.

Cosa rischia l'avvocato che viola le norme sulle società tra avvocati?

Le sanzioni possono comprendere l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione dall'albo e la nullità dei patti parasociali che lesionino l'indipendenza del professionista, oltre ai possibili riflessi sulla validità degli atti compiuti.

Le nuove norme sul segreto professionale sono già operative?

La legge delega sancisce i principi direttivi, ma l'effettiva operatività dei nuovi limiti a perquisizioni e intercettazioni presso gli studi legali è subordinata all'emanazione dei decreti legislativi attuativi previsti entro febbraio 2027.

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