Il caso spiegato
Responsabilità del Provider per Deepfake: il primo stop
7 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
Un recente provvedimento di un tribunale italiano segna un punto di svolta nella tutela dell'immagine digitale contro le manipolazioni operate mediante AI. Secondo quanto riportato dalla stampa, l'ordinanza affronta il tema della responsabilità dei fornitori di servizi tecnici a fronte della diffusione di contenuti video manipolati a scopo fraudolento. La vicenda, che si inserisce nel più ampio quadro dei profili civili dell'AI trattati in altri approfondimenti di questa rubrica, esplora i confini della diligenza richiesta agli intermediari tecnologici. Nel prossimo paragrafo ricostruiremo i fatti, per poi analizzare, attraverso il caso gemello di Gaio Sventura, come il Digital Services Act stia innovando la disciplina sulla rimozione dei contenuti illeciti.

In sintesi
Un tribunale italiano ha ordinato a un fornitore di servizi infrastrutturali la rimozione di video deepfake raffiguranti cariche istituzionali. L'ordinanza cautelare applica il Digital Services Act (DSA), superando la classica distinzione tra hosting attivo e passivo a favore di un obbligo di diligenza qualificata. In presenza di un contenuto palesemente illecito, il provider che ne abbia conoscenza effettiva deve attivarsi tempestivamente per evitare la responsabilità civile e le relative sanzioni pecuniarie.
Il fatto
Secondo quanto riportato dalla stampa, l'autorità giudiziaria è intervenuta in merito alla diffusione virale di video deepfake. I filmati ritraevano una nota esponente politica nell'atto di promuovere schemi di investimento finanziario rivelatisi fraudolenti. I contenuti erano ospitati su siti che utilizzavano i servizi tecnologici di un fornitore di infrastrutture di rete. La ricorrente ha agito in via d'urgenza denunciando la violazione degli obblighi di diligenza imposti dalla nuova normativa europea. Il procedimento si è svolto nella forma del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., volto a ottenere un provvedimento d'urgenza per far cessare la condotta lesiva nelle more del giudizio di merito.

Le norme in gioco
Il caso ruota attorno al Regolamento (UE) 2022/2065, noto come Digital Services Act (DSA).
- L'articolo 6 del DSA stabilisce che i prestatori di servizi di hosting non rispondono delle informazioni memorizzate qualora non siano a conoscenza dell'attività illecita o, una volta appresala, si attivino immediatamente per rimuovere il contenuto.
- L'articolo 16 del DSA disciplina il meccanismo di segnalazione e azione, precisando che una notifica dettagliata determina la conoscenza effettiva in capo al provider.
- Sul piano nazionale, l'articolo 2043 del Codice Civile fonda la responsabilità extracontrattuale per il danno all'immagine subito.
- L'articolo 614-bis c.p.c. attribuisce al giudice il potere di fissare una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione del provvedimento, la cosiddetta astreinte.
Cosa dice la giurisprudenza
La giurisprudenza di merito sta recependo il superamento della tradizionale distinzione tra hosting attivo e passivo. In passato, l'orientamento prevalente escludeva la responsabilità dei provider che svolgevano un'attività meramente tecnica e neutrale. Con l'entrata in vigore del DSA, i giudici hanno tuttavia chiarito che la neutralità non esime dall'obbligo di intervenire quando l'illiceità sia palese, ossia rilevabile ictu oculi. Il principio affermato è che, di fronte a contenuti manifestamente illeciti quali i deepfake truffaldini, non occorre un previo accertamento giudiziale: il provider è tenuto ad attivarsi con diligenza qualificata non appena riceva una segnalazione circostanziata. Tale orientamento mira a evitare che l'intermediario si trasformi, sia pure involontariamente, in uno strumento di amplificazione del danno.
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Cosa insegna ai professionisti
- Le notifiche destinate ai provider devono essere estremamente circostanziate e corredate da elementi probatori idonei ad attestare l'avvenuta manipolazione, così da determinare la conoscenza effettiva.
- Ai fini dell'accertamento della responsabilità, non occorre dimostrare un ruolo attivo dell'intermediario qualora il contenuto sia palesemente illecito secondo i parametri del DSA.
- La tempestività dell'azione cautelare è determinante, in quanto la diffusione virale dei deepfake amplifica il danno in tempi ridotti.
- Occorre sempre formulare l'istanza per la concessione delle misure coercitive ex art. 614-bis c.p.c., quale presidio di effettività della tutela nei confronti delle grandi piattaforme tecnologiche estere.
Nota di aggiornamento e rettifica (17 settembre 2026)
La versione precedente di questo articolo attribuiva erroneamente al Tribunale di Roma un'ordinanza di rimozione nei confronti della società Cloudflare per video deepfake riguardanti l'on. Giorgia Meloni, affermando inoltre che il provider avesse ignorato le notifiche. A seguito di verifica redazionale, è emerso che tali affermazioni non trovano riscontro negli atti ufficiali. Il testo è stato pertanto corretto e anonimizzato, rimuovendo le condotte non verificate e i riferimenti alle parti reali in assenza di fonti primarie accertate.
Riferimenti: Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act)Articolo 2043 Codice CivileArticolo 614-bis c.p.c.
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Domande frequenti
Un provider può rifiutarsi di rimuovere un video in assenza di un ordine del giudice?
In base alla disciplina del DSA, qualora il contenuto sia palesemente illecito e la segnalazione risulti circostanziata, il provider che non si attivi tempestivamente rischia di perdere l'esonero da responsabilità e di rispondere civilmente dei danni.
Entro quale termine il provider deve rimuovere un deepfake segnalato?
La normativa impone di agire immediatamente; l'orientamento giurisprudenziale interpreta tale tempestività in modo particolarmente rigoroso di fronte a contenuti fraudolenti o lesivi dei diritti della personalità.
Quali tutele sono previste in caso di utilizzo non autorizzato della propria immagine in un deepfake pubblicitario?
La normativa consente di trasmettere una notifica formale sia al gestore del sito sia al provider infrastrutturale. Qualora l'illiceità sia palese e persista l'inerzia dell'intermediario, è possibile adire la competente autorità giudiziaria in via d'urgenza.
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