Il caso spiegato
Cassazione Penale sui messaggi EncroChat e SkyECC: la natura dell'acquisizione
6 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
La recente svolta della Cassazione penale ha posto un punto fermo su una delle questioni più dibattute degli ultimi anni nel diritto processuale penale: la qualificazione giuridica dei messaggi acquisiti tramite server criptati stranieri. Secondo quanto riportato dalla stampa nazionale, la vicenda ha riguardato la validità dell'acquisizione di milioni di conversazioni cifrate utilizzate per sostenere imputazioni gravissime in procedimenti relativi alla criminalità organizzata.\n\nQuesto approfondimento esplora la complessa distinzione tra flussi di comunicazione in tempo reale e dati già memorizzati, analizzando il ruolo dell'Ordine europeo di indagine. Attraverso il caso gemello di Gaio Sventura, si esaminerà come i principi sanciti dalle Sezioni Unite influenzino la difesa tecnica nei casi in cui il materiale probatorio derivi da operazioni informatiche condotte da autorità estere.

In sintesi
L'articolo analizza la natura dell'acquisizione dei messaggi criptati EncroChat e SkyECC, distinguendo tra intercettazione e sequestro di documenti informatici. Vengono esaminate le sentenze delle Sezioni Unite che legittimano l'uso dell'OEI senza autorizzazione preventiva del GIP per i dati già esistenti, affrontando la questione del segreto di Stato sull'algoritmo di decrittazione e il rispetto del contraddittorio tecnico.
Il fatto
La vicenda trae origine da un'imponente operazione di polizia internazionale che ha coinvolto le autorità francesi e olandesi. Secondo quanto riportato dai mezzi di informazione nell'ambito dell'operazione Eureka, gli inquirenti sono riusciti a penetrare nei sistemi di messaggistica criptata EncroChat e SkyECC, ampiamente utilizzati per comunicazioni riservate. Attraverso un captatore informatico (un trojan installato sui server centrali), le autorità francesi hanno ottenuto milioni di messaggi in chiaro, successivamente trasmessi agli inquirenti italiani.\n\nIl procedimento penale oggetto della decisione pende attualmente dinanzi alla Corte di Cassazione, dopo che nei gradi di merito e in sede di Riesame era stata eccepita l'inutilizzabilità di tali prove. L'accusa sostiene che le conversazioni dimostrino il coordinamento logistico di reti dedite al narcotraffico internazionale. La difesa ha invece eccepito che l'acquisizione massiva sia avvenuta in violazione delle garanzie previste per le intercettazioni telefoniche e telematiche, lamentando altresì l'impossibilità di verificare l'affidabilità del dato a causa del segreto di Stato opposto dalla Francia sugli algoritmi di decrittazione.
Le norme in gioco
Il fulcro del dibattito normativo riguarda la qualificazione del dato informatico:
- Art. 234-bis c.p.p.: disciplina l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, consentendo una procedura semplificata qualora il dato sia già esistente e statico.
- Art. 266-bis c.p.p.: regola l'intercettazione di comunicazioni telematiche, la quale richiede appositi decreti autorizzativi del Giudice per le indagini preliminari e il rispetto di stringenti limiti temporali e di titolo di reato.
- Art. 270 c.p.p.: disciplina l'utilizzazione dei risultati di intercettazioni in procedimenti diversi da quelli in cui sono state disposte, ponendo un generale divieto salvo ipotesi tassative.
- D.Lgs. 108/2017: recepisce la direttiva sull'Ordine europeo di indagine (OEI), lo strumento di cooperazione utilizzato per il trasferimento dei dati tra gli Stati membri dell'Unione europea.
Cosa dice la giurisprudenza
La giurisprudenza di legittimità, intervenuta a Sezioni Unite, ha chiarito che l'acquisizione di messaggi già captati e conservati in un server estero non costituisce una nuova attività di intercettazione, bensì una forma di acquisizione di atti già esistenti. La Corte ha stabilito che, se l'autorità straniera ha già concluso l'operazione di captazione, il Pubblico Ministero italiano può richiedere i dati tramite OEI senza necessità di una preventiva autorizzazione del GIP, poiché si tratta di trasferire materiale probatorio già formato.\n\nI giudici hanno inoltre precisato che la natura dell'acquisizione muta a seconda della tipologia di dato. Se si tratta di flussi acquisiti in tempo reale, si applica il regime della circolazione probatoria delle intercettazioni, mentre per i messaggi storicizzati estratti dalla memoria si applicano le regole sui verbali di prove di altri procedimenti. Infine, la Suprema Corte ha ritenuto che il segreto di Stato estero sull'algoritmo non pregiudichi necessariamente il diritto di difesa, purché i messaggi siano leggibili e la loro integrità sia garantita da catene di custodia certificate.
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Cosa insegna ai professionisti
- La difesa deve concentrare l'attenzione sulla catena di custodia del dato informatico, verificando ogni singolo passaggio dal server estero alla copia forense.
- È indispensabile distinguere sul piano processuale tra dati storicizzati (documenti) e dati in transito (intercettazioni), al fine di eccepire il corretto regime di utilizzabilità.
- La giurisprudenza in materia di prove transfrontaliere impone un costante vaglio della conformità dell'OEI ai principi di proporzionalità e necessità sanciti dalla direttiva europea.
Riferimenti: Articolo 234-bis c.p.p.Articolo 266-bis c.p.p.Articolo 270 c.p.p.Direttiva 2014/41/UED.Lgs. 108/2017
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Domande frequenti
Quali reati giustificano l'utilizzazione dei messaggi criptati come prova?
Di regola vengono utilizzati nei procedimenti relativi a reati di particolare gravità, quali l'associazione di tipo mafioso o il traffico internazionale di sostanze stupefacenti, contesti nei quali l'ordinamento consente l'impiego di strumenti d'indagine maggiormente invasivi.
È possibile difendersi se l'algoritmo di decrittazione è segreto?
Sì, la difesa può contestare l'attendibilità dei risultati finali e la pertinenza dei messaggi rispetto al contesto d'accusa, sebbene le Sezioni Unite abbiano escluso il diritto di accedere al codice sorgente coperto da segreto di Stato estero.
Quali sono le conseguenze se i messaggi sono stati acquisiti illegittimamente all'estero?
In forza del principio del mutuo riconoscimento, il giudice italiano presume la legittimità dell'operato dell'autorità straniera, salvo che emergano palesi violazioni dei diritti fondamentali dell'imputato.
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