Il caso spiegato
Cassazione Sezioni Unite: firma digitale e clausole vessatorie point-and-click
6 min di lettura · Aggiornato a ottobre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha espresso un fondamentale orientamento nella disciplina del commercio elettronico, riaffermando il principio di rigore formale a tutela del contraente debole. Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata nell'ottobre 2024, la decisione affronta la validità delle cosiddette clausole vessatorie inserite in contratti conclusi online mediante la semplice spunta di caselle virtuali. Mentre altri profili della contrattazione digitale, come la trasparenza bancaria o l'efficacia probatoria delle comunicazioni elettroniche, sono esaminati in contributi dedicati di questa rubrica, il presente articolo si concentra sul superamento del sistema point-and-click a favore della firma elettronica avanzata o digitale. Attraverso la ricostruzione di un caso gemello, si analizzeranno gli impatti dell'approdo giurisprudenziale sulla prassi operativa aziendale e sulla validità degli accordi telematici.

In sintesi
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che la specifica approvazione delle clausole vessatorie nei contratti online non può avvenire tramite un semplice click (cosiddetto point-and-click). Per soddisfare il requisito della forma scritta di cui all'art. 1341 c.c., è necessaria una firma elettronica avanzata, qualificata o una firma digitale. La pronuncia intende garantire l'effettiva consapevolezza dell'aderente in ordine alle clausole onerose, comminando la nullità delle pattuizioni prive del prescritto rigore formale.
Il fatto
Secondo quanto riferito da testate quali «Il Sole 24 Ore», la vicenda trae origine da un'eccezione di incompetenza territoriale sollevata nell'ambito di una controversia tra due società. Il contratto era stato stipulato online tramite un portale web, all'interno del quale l'utente aveva accettato le condizioni generali di contratto selezionando un'apposita casella (cosiddetto point-and-click), ivi compresa una clausola derogatoria del foro competente. Esauriti i primi due gradi di giudizio, la questione è giunta dinanzi alla Corte di Cassazione per stabilire se tale modalità tecnica fosse idonea a soddisfare il Requisito della specifica approvazione per iscritto richiesto dal codice civile per le clausole onerose. Le Sezioni Unite sono state investite della questione al fine di comporre un contrasto giurisprudenziale avente a oggetto l'equipollenza tra il semplice click e la sottoscrizione autografa in ambiente digitale.
Le norme in gioco
Il perno della questione risiede nell'art. 1341, comma 2, c.c., il quale dispone che le clausole vessatorie non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto, a tutela della parte che aderisce a condizioni predisposte unilateralmente. A tale previsione si affiancano gli artt. 20 e 21 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), che disciplinano l'efficacia probatoria del documento informatico. In particolare, la disciplina stabilisce che soltanto l'impiego di una firma elettronica avanzata, qualificata o digitale garantisce la paternità della sottoscrizione con l'efficacia propria della scrittura privata, mentre per le altre tipologie di firma elettronica l'idoneità a soddisfare la forma scritta è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, determinando incertezza in merito alla validità delle clausole vessatorie approvate mediante strumenti deboli.
Cosa dice la giurisprudenza
La giurisprudenza di legittimità ha storicamente interpretato in modo rigoroso il requisito della doppia sottoscrizione, escludendo che forme di approvazione generiche o cumulative possano sanare la vessatorietà. Con la diffusione degli strumenti digitali, si era aperto un dibattito sulla possibilità che il meccanismo del point-and-click potesse assurgere a forma di neoformalismo negoziale sufficiente. Tuttavia, l'orientamento consolidato dalle Sezioni Unite ha chiarito che la tutela del contraente debole esige una certezza della manifestatione di volontà che il mero click non è in grado di assicurare, non essendo tale atto riconducibile in modo univoco all'identità del firmatario secondo la normativa tecnica vigente. Il principio espresso ribadisce che la forma scritta ad substantiam prescritto per le clausole onerose non ammette equipollenti informatici privi di garanzie di integrità e immodificabilità.
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Cosa insegna ai professionisti
- Revisione dei processi di onboarding digitale: la semplice spunta non è più sufficiente; occorre integrare sistemi di firma elettronica avanzata o qualificata per l'approvazione delle clausole vessatorie.
- Strategia difensiva: per i legali dei consumatori o delle piccole e medie imprese, l'assenza della firma digitale rappresenta un fondato motivo di eccezione di nullità.
- Onere della prova: è indispensabile che i sistemi informatici aziendali siano in grado di produrre evidenze tecniche conformi al CAD per resistere alle contestazioni relative alla validità della sottoscrizione.
Riferimenti: Art. 1341 c.c.Art. 1342 c.c.Art. 20 D.Lgs. 82/2005Art. 21 D.Lgs. 82/2005Cass. civ. Sez. Unite, Sentenza n. 25840/2024
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Domande frequenti
Quali sanzioni rischia l'azienda se le clausole vessatorie non sono firmate digitalmente?
Non sussistono sanzioni amministrative dirette, ma la clausola è affetta da nullità: l'azienda non potrà farla valere in giudizio, perdendo ad esempio il diritto alle penali pattuite o la facoltà di derogare al foro competente.
Il point-and-click è ancora valido per il resto del contratto?
Sì, il meccanismo del click rimane valido per l'accettazione delle clausole ordinarie e per la conclusione del contratto in generale, a meno che la forma scritta non sia richiesta a pena di nullità dalla natura stessa dell'atto.
Posso usare lo SPID per firmare le clausole vessatorie?
Lo SPID, se integrato con specifici fornitori di servizi di firma qualificata, consente di generare una firma elettronica idonea a soddisfare il requisito della forma scritta prescritto dalle Sezioni Unite.
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