Il caso spiegato

Criteri ESG e Business Judgment Rule: il decreto di Milano

8 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

La transizione ecologica non è più soltanto una scelta politica o un'aspirazione etica, bensì un pilastro dell'organizzazione societaria presidiato da precise norme di legge. Secondo quanto emerso dagli organi di stampa nel corso del biennio 2023-2024, l'orientamento inaugurato dal Tribunale di Milano in tema di assetti organizzativi ha stimolato il dibattito dottrinale, che si interroga sul confine tra la discrezionalità dell'imprenditore e l'obbligo di dotare l'impresa di assetti idonei a monitorare anche i rischi climatici e sociali. Questo contributo analizza come l'omissione degli investimenti necessari alla transizione possa configurare una violazione dell'obbligo di predisporre adeguati assetti organizzativi. Attraverso il consueto caso gemello, si illustrerà perché la tutela offerta dalla Business Judgment Rule non operi allorché il difetto riguardi la struttura informativa dell'impresa e non il merito della scelta commerciale.

In sintesi

Il contributo esamina il rapporto tra criteri ESG e responsabilità gestoria. Sebbene la Business Judgment Rule tuteli il merito delle scelte amministrative, mentre il Tribunale di Milano ha ribadito l'obbligo di istituire adeguati assetti ex art. 2086 c.c., la dottrina si interroga se tale dovere comprenda il monitoraggio dei rischi ambientali. L'omessa realizzazione degli investimenti previsti per la transizione ecologica può dunque integrare una responsabilità civile degli amministratori per difetto di organizzazione, superando lo scudo della discrezionalità gestoria.

  1. Il fatto

    La vicenda trae origine dal cosiddetto modello Milano in tema di controlli societari. Il Tribunale di Milano (da ultimo con decreto del 29.2.2024) è intervenuto nell'ambito di procedimenti ex art. 2409 c.c., accertando che alcune società non avevano predisposto assetti organizzativi generali idonei. Lo sviluppo processuale di tali interventi ha visto l'emissione di decreti di ispezione giudiziale per gravi irregolarità gestorie, sfociati poi in ordini di adeguamento coattivo degli assetti amministrativi. Sul fronte ambientale, la stampa ha dato ampio risalto alla cosiddetta climate litigation promossa da Greenpeace e ReCommon contro ENI, attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Roma, nella quale, secondo l'accusa, si prospetta che l'omessa esecuzione di investimenti rilevanti per la transizione ecologica potrebbe pregiudicare la continuità aziendale nel lungo periodo, trasformando una scelta strategica in una potenziale violazione degli obblighi organizzativi di legge.

  2. Le norme in gioco

    Il fulcro normativo è rappresentato dall'art. 2086, secondo comma, c.c., che impone all'imprenditore il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Tale disposizione costituisce il parametro per valutare se la società sia in grado di rilevare tempestivamente i segnali di crisi, compresi, secondo parte della dottrina, quelli derivanti dalla mancata osservanza dei parametri ESG.

    Si affianca l'art. 2381 c.c., che declina il dovere di agire informati: gli amministrator sono tenuti a valutare l'adeguatezza degli assetti sulla base di flussi informativi costanti. Infine, l'art. 2392 c.c. disciplina la responsabilità degli amministratori verso la società per l'inosservanza di tali doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. La violazione di queste norme comporta l'inapplicabilità dello scudo della Business Judgment Rule, esponendo gli organi gestori alle relative azioni di responsabilità.

  3. Cosa dice la giurisprudenza

    L'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito, in particolare di quella milanese, ha chiarito che la Business Judgment Rule (BJR) non costituisce una franchigia di immunità assoluta. Sebbene il giudice non possa sindacare l'opportunità economica di una scelta (ossia la decisione di investire nel prodotto A piuttosto che nel prodotto B), egli è tenuto a verificare la regolarità del procedimento decisionale e l'effettiva predisposizione degli assetti.

    La giurisprudenza ha stabilito che l'istituzione di adeguati assetti organizzativi generali integra un obbligo di legge inderogabile e non rientra nella discrezionalità dell'organo gestorio. Di conseguenza, l'omessa predisposizione di tali strutture non gode della protezione della BJR. È invece la dottrina a sostenere che i rischi ambientali debbano essere assimilati a veri e propri segnali di crisi: secondo questa tesi, l'impresa che ignori l'impatto della transizione ecologica sul proprio modello di business potrebbe essere considerata priva di adeguata organizzazione, con potenziale responsabilità degli amministratori per i danni derivanti dalla perdita di valore aziendale o dall'irrogazione di sanzioni ambientali.

  4. Analisi redatta e verificata con edit.legal

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  5. Cosa insegna ai professionisti

    1. Mappatura prudenziale: Alla luce del dibattito dottrinale, il legale d'impresa dovrebbe valutare l'integrazione del rischio ESG nella valutazione della conformità organizzativa ai sensi dell'art. 2086 c.c.
    2. Documentazione dei processi: Non è sufficiente realizzare un investimento orientato alla sostenibilità; occorre documentare l'istruttoria informativa che ha condotto a tale scelta per preservare la tutela della Business Judgment Rule.
    3. Integrazione interdisciplinare: I professionisti legali sono chiamati a collaborare con consulenti tecnici ambientali per tradurre i dati operativi in report periodici destinati al consiglio di amministrazione, garantendo il rispetto del dovere di agire informati.
    4. Prevenzione del contenzioso: In presenza di soci attivisti, risulta fondamentale adottare assetti trasparenti onde prevenire ricorsi ex art. 2409 c.c. fondati su presunte inerzie in materia climatica.
  6. Nota di aggiornamento e rettifica (17 settembre 2026)

    In una precedente versione di questo articolo si affermava erroneamente che il Tribunale di Milano avesse emesso decreti ex art. 2409 c.c. specificamente legati a rischi ecologici e bonifiche nel caso KME Italy, e che la giurisprudenza avesse qualificato il monitoraggio dei rischi ESG come obbligo di legge inderogabile. A seguito di verifica redazionale, tali affermazioni sono risultate prive di riscontro documentale. Il testo è stato corretto precisando che i decreti del Tribunale di Milano (da ultimo il decr. 29.2.2024) riguardano carenze organizzative generali, che l'inclusione dei rischi ESG nell'art. 2086 c.c. è una tesi dottrinale e che il contenzioso climatico contro ENI è attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Roma.

Riferimenti: Art. 2086 c.c.Art. 2381 c.c.Art. 2392 c.c.Art. 2409 c.c.Trib. Milano decr. 29.2.2024Trib. Roma

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAMContenuto redatto con il supporto dell'AI e sottoposto a verifica redazionale sulle fonti. Nonostante i controlli, possono residuare imprecisioni: segnalazioni e richieste di rettifica sono benvenute. Segnala una rettifica

Domande frequenti

Un amministratore può essere ritenuto responsabile se l'investimento ecologico si rivela antieconomico?

Qualora l'amministratore abbia seguito un iter istruttorio corretto e informato, la Business Judgment Rule protegge la scelta gestoria anche in caso di esito negativo. La responsabilità sussiste, invece, se l'investimento è stato effettuato in assenza di adeguati assetti o omettendo la valutazione di informazioni rilevanti.

Quali rischi incorre una società che trascura i parametri ESG?

Oltre alle sanzioni amministrative e al rischio di esclusione dal mercato, la società si espone a ricorsi per gravi irregolarità ex art. 2409 c.c., che possono condurre alla revoca degli amministratori e alla nomina di un amministratore giudiziario.

L'obbligo di predisporre adeguati assetti ESG si applica anche alle piccole e medie imprese?

Sì, l'art. 2086 c.c. si applica a tutte le imprese societarie e collettive, ferma restando la necessità di proporzionare l'adeguatezza degli assetti alla natura e alle dimensioni dell'attività esercitata. L'inclusione dei parametri ESG in tale obbligo rimane tuttavia oggetto di dibattito dottrinale.

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