Il caso spiegato
Intelligenza Artificiale: entrata in vigore della disciplina nazionale (D.Lgs. 179/2026)
7 min di lettura · Aggiornato a ottobre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
Il 23 ottobre 2026 segna un passaggio fondamentale per l'ordinamento giuridico e tecnologico italiano con l'entrata in vigore del D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, il cosiddetto Decreto AI. Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, il provvedimento recepisce i pilastri dell'AI Act europeo, introducendo norme stringenti in materia di supervisione umana e trasparenza algoritmica, colmando così il vuoto normativo nazionale in un contesto di rapida diffusione dei sistemi generativi. Ulteriori profili della questione, legati alla deontologia professionale, sono approfonditi in articoli dedicati della presente rubrica. Il presente contributo esamina le ricadute operative della nuova disciplina nazionale, analizzando in che modo l'obbligo di controllo umano e i nuovi parametri dell'equo compenso incidano sull'attività dei professionisti. Attraverso il caso gemello di Gaio Sventura, si evidenzieranno i rischi legati alla delega integrale della diligenza professionale all'algoritmo, in assenza dei presidi di trasparenza prescritti dalla legge.

In sintesi
L'articolo analizza l'entrata in vigore del D.Lgs. 179/2026 (Decreto AI) in Italia, focalizzandosi sugli obblighi di supervisione umana (Art. 41) e trasparenza verso i clienti (Art. 13 L. 132/2025). Viene esaminata la disciplina delle sanzioni amministrative e l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla determinazione dell'equo compenso professionale. Attraverso la ricostruzione di un caso pratico, si illustrano le conseguenze civili e deontologiche per il professionista che omette il controllo critico sui risultati prodotti dagli algoritmi.
Il fatto
L'8 ottobre 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 179/2026, che integra il quadro normativo dell'AI Act europeo nell'ordinamento italiano. Secondo quanto riferito da testate quali Altalex e Il Quotidiano Giuridico, la disciplina è entrata ufficialmente in vigore il 23 ottobre 2026, inaugurando una fase applicativa che impone a professionisti e imprese nuovi standard di vigilanza. La stampa specialistica, tra cui LinkedIn Forense, ha evidenziato come il provvedimento miri a contrastare l'automazione integrale di decisioni sensibili, specialmente in ambito legale e lavorativo. Attualmente non si registrano pronunce giudiziali sul tema, ma l'Autorità di vigilanza ha già avviato le prime attività di monitoraggio sulla conformità dei sistemi utilizzati dagli studi professionali. Il dibattito si è concentrato sull'applicabilità delle sanzioni per la cosiddetta omessa informativa, questione centrale e ancora oggetto di approfondimento, riguardante il mancato avviso al cliente circa l'uso di software di AI nella gestione della pratica.
Le norme in gioco
Il nucleo della disciplina si fonda sul Regolamento UE 2024/1689, che all'Art. 50 impone obblighi di trasparenza per i contenuti generati artificialmente e all'Art. 99 prevede sanzioni pecuniarie fino a 35 milioni di euro per le violazioni più gravi. A livello nazionale, il D.Lgs. 179/2026 introduce all'Art. 41 il principio della supervisione umana, vietando decisioni basate esclusivamente su algoritmi in contesti professionali o lavorativi. L'Art. 47 stabilisce l'obbligo di formazione continua per gli iscritti agli ordini, mentre l'Art. 49 interviene sull'equo compenso, permettendo di modulare i parametri professionali in base all'apporto tecnologico. Infine, l'Art. 13 della Legge 132/2025 impone all'avvocato un preciso dovere di informativa, obbligandolo a dichiarare esplicitamente al cliente se e come l'AI verrà impiegata nell'esecuzione del mandato.
Cosa dice la giurisprudenza
Data la recente entrata in vigore, la giurisprudenza di merito non ha ancora espresso orientamenti specifici sul D.Lgs. 179/2026, ma le prime ricostruzioni interpretative si stanno consolidando per via analogica. Si ritiene che l'errore generato da uno strumento tecnico non esima il professionista dalla responsabilità civile, permanendo in capo allo stesso l'obbligo di verifica del risultato finale. Parallelamente, le linee guida delle autorità europee sottolineano che il cosiddetto deployer (l'utilizzatore professionale) è garante della correttezza dell'output algoritmico. Il Garante per la protezione dei dati personali ha inoltre ribadito che l'impiego di sistemi di AI privo di una preventiva valutazione di impatto viola il principio di accountability, orientamento che la dottrina estende alla responsabilità contrattuale del professionista nei confronti del cliente.
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Cosa insegna ai professionisti
- Trasparenza immediata: aggiornare le lettere di incarico con clausole specifiche che informino il cliente sull'impiego di sistemi di AI generativa.
- Controllo effettivo: non limitarsi a una verifica formale, ma documentare il processo di validazione umana dei testi elaborati tramite algoritmi.
- Formazione obbligatoria: monitorare il termine del 23 aprile 2027 per l'adeguamento ai regolamenti formativi del proprio ordine professionale.
- Gestione del rischio: verificare che la polizza assicurativa per la responsabilità professionale copra i danni derivanti da difetti tecnologici o allucinazioni dei software.
Riferimenti: D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act)Legge 132/2025 (Legge Quadro AI)Articolo 1176 Codice CivileArticolo 2230 Codice Civile
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Domande frequenti
Cosa rischia il professionista che non dichiara al cliente l'uso dell'AI?
Oltre al profilo relativo alle possibili sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'AI Act, il professionista rischia una contestazione per inadempimento contrattuale e sanzioni disciplinari da parte dell'ordine di appartenenza per violazione dei doveri di lealtà e correttezza.
L'uso dell'AI permette di ridurre legalmente le parcelle professionali?
L'Art. 49 del D.Lgs. 179/2026 prevede che l'impiego dell'AI possa incidere sulla parametrazione dei compensi professionali, garantendo in ogni caso il principio dell'equo compenso, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Chi risponde se l'AI commette un errore in un atto legale?
La responsabilità civile e professionale ricade interamente sul professionista (deployer), il quale ha l'obbligo giuridico di supervisione umana ed è tenuto a verificare l'esattezza dei contenuti prima della sottoscrizione o del deposito.
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