Il caso spiegato

Il DDL Sicurezza alla Camera: tra nuovi reati e strette sulla protesta

5 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

Il 18 settembre 2024, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge A.C. 1660, noto come DDL Sicurezza, trasmettendolo al Senato per la seconda lettura. Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, il provvedimento introduce un pacchetto di misure volto ad inasprire il trattamento sanzionatorio per condotte attinenti all'ordine pubblico, alla detenzione e alle manifestazioni di dissenso sociale. L'approvazione segna un punto di svolta nella politica criminale nazionale, incentrandosi sulla punibilità di forme di protesta precedentemente inquadrate quali illeciti amministrativi o condotte penalmente irrilevanti. Questo articolo esamina le novità sostanziali della riforma mediante l'analisi delle nuove fattispecie incriminatrici e la ricostruzione di un caso pratico ambientato nel Comune di Roccamesta.

Il DDL Sicurezza alla Camera: tra nuovi reati e strette sulla protesta

In sintesi

L'articolo analizza le novità sostanziali del DDL Sicurezza (A.C. 1660) approvato alla Camera, con particolare attenzione alla rilevanza penale della resistenza passiva nelle carceri, all'inasprimento delle sanzioni per i blocchi stradali e alla nuova disciplina facoltativa del rinvio dell'esecuzione della pena per le madri detenute. Attraverso il caso gemello di Basim Casba, si illustra l'impatto delle nuove norme sulla libertà di dissenso e sulla gestione dell'ordine pubblico, ponendole a confronto con gli orientamenti giurisprudenziali consolidati.

  1. Il fatto

    Secondo quanto riportato dalle testate Il Sole 24 Ore e Il Dubbio, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di iniziativa governativa volto al potenziamento della sicurezza pubblica. La vicenda si colloca in una fase di iter legislativo: il testo, approvato con 162 voti favorevoli, è attualmente al vaglio del Senato. Non si tratta dunque di un testo definitivo, bensì di un atto normativo in itinere destinato a modificare in modo incisivo il codice penale. I resoconti parlamentari evidenziano come il dibattito si sia concentrato sulla qualificazione di talune condotte di resistenza passiva quali veri e propri delitti, sollevando perplessità in ordine al rispetto del principio di proporzionalità delle pene.

  2. Le norme in gioco

    Il disegno di legge introduce l'art. 415-bis c.p., che punisce il delitto di rivolta all'interno degli istituti penitenziari. La principale novità risiede nell'espressa punibilità della resistenza passiva, ossia il mero rifiuto di obbedire agli ordini impartiti, con pene fino a 8 anni di reclusione per i promotori e gli organizzatori. Viene altresì novellato l'art. 1-bis del D.Lgs. 66/1948, trasformando il blocco stradale attuato con il proprio corpo da illecito amministrativo a reato, qualora commesso da più persone riunite. Infine, la modifica degli artt. 146 e 147 c.p. trasforma il rinvio dell'esecuzione della pena per le madri di prole di tenera età da obbligatorio a facoltativo, affidando al giudice la valutazione discrezionale sulla misura detentiva in relazione alla pericolosità sociale della condannata.

  3. Cosa dice la giurisprudenza

    La giurisprudenza di legittimità ha tradizionalmente escluso la rilevanza penale della resistenza non violenta con riguardo alle fattispecie incriminatrici incentrate sull'uso di violenza o minaccia. In particolare, è stato chiarito che il cosiddetto sit-in o il rifiuto passivo non integrano gli estremi della violenza fisica o morale necessari per la configurazione della rivolta. Analogamente, la Corte Costituzionale ha più volte ribadito il principio del preminente interesse del minore, affermando che la detenzione della madre debba costituire una extrema ratio. Il disegno di legge intende superare tali orientamenti consolidati, privilegiando le esigenze di difesa sociale e di tutela dell'ordine pubblico rispetto alla salvaguardia dei legami familiari o al rilievo meramente amministrativo delle proteste pacifiche.

  4. Analisi redatta e verificata con edit.legal

    Per verificare le norme citate nell'articolo abbiamo usato edit.legal. Metti alla prova la nostra AI giuridica su fonti ufficiali e applicala alle tue pratiche.

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Riferimenti: Codice Penale Art. 415-bisD.Lgs. 66/1948Costituzione Italiana Art. 27

Avv. Federico Papa
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Domande frequenti

Cosa cambia per chi partecipa a un blocco stradale?

Con la nuova disciplina, il blocco stradale attuato con il proprio corpo da più persone riunite integra un reato punibile con la reclusione, superando la precedente qualificazione di mero illecito amministrativo.

È vero che le madri con figli piccoli andranno sempre in carcere?

Il rinvio dell'esecuzione della pena non è più obbligatorio: il giudice valuterà caso per caso se concedere il differimento o disporre la detenzione, eventualmente presso istituti a custodia attenuata.

La resistenza passiva in carcere è sempre reato?

Secondo il disegno di legge approvato alla Camera, la resistenza passiva che ostacoli il normale svolgimento delle attività dell'istituto integra la nuova fattispecie di rivolta penitenziaria.

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