In vigoreNormativaCodice penale

Art. 452 duodecies c.p.

Testo dell'articolo

Art. 452 duodecies.

-duodecies. (Ripristino dello stato dei luoghi). [modificato] Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'[articolo 444](/it-IT/fonte/codice-penale/art-444) del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'[articolo 197](/it-IT/fonte/codice-penale/art-197) del presente codice. Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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