Art. 452 terdecies c.p.
Testo dell'articolo
Art. 452 terdecies.
decies. (Omessa bonifica). [modificato] Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorita' pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi e' punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000 [modificato] .
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