In vigoreNormativaCodice penale

Art. 452 undecies c.p.

Testo dell'articolo

Art. 452 undecies.

-undecies. (Confisca). [modificato] Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'[articolo 444](/it-IT/fonte/codice-penale/art-444) del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, e' sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca. I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilita' della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi. L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attivita' di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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