Art. 14 cod. pari opp. - Mandato
Testo dell'articolo
Art. 14. Mandato
1. Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui all'articolo 12, effettivi e supplenti, ha la durata di quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta. In ogni caso, per la determinazione della durata complessiva del mandato si computano tutti i periodi svolti in qualita' di consigliera e consigliere, sia effettivo che supplente, anche non continuativi e anche di durata inferiore a quattro anni. La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalita' previste dall'articolo 12. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 7 MAGGIO 2026, N. 91 [modificato] . PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 7 MAGGIO 2026, N. 91 [modificato] . 18
Aggiornamenti
18 Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 5, alinea) che la modifica del comma 1 decorre dalla data di insediamento di cui all'articolo 3, comma 7 del D.Lgs. medesimo.
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