Art. 12 cod. pari opp. - Nomina (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 1, comma 1; articolo 2, commi 1, 3, 4
Testo dell'articolo
Art. 12. Nomina (decreto legislativo 23 maggio 2000, n
196, articolo 1, comma 1; articolo 2, commi 1, 3, 4)
1. A livello ... [modificato] , regionale e della citta' metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 sono nominati una consigliera o un consigliere di parita'. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresi' alla nomina di un supplente che agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo. 18
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MAGGIO 2026, N. 91 [comma abrogato] . 18
3. Le consigliere e i consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 , effettivi e supplenti, sono nominati dalle regioni, dalle citta' metropolitane e dagli enti di area vasta, [modificato] , sulla base dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa. 18
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MAGGIO 2026, N. 91 [comma abrogato] . 18
5. I decreti di nomina del presente articolo, cui va allegato il curriculum professionale della persona nominata, sono pubblicati sul sito internet dell'ente che procede alla nomina [modificato] . 18
Aggiornamenti
18 Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 5, alinea) che le modifiche dei commi 1, 3 e 5 e l'abrogazione dei commi 2 e 4 decorrono dalla data di insediamento di cui all'articolo 3, comma 7 del D.Lgs. medesimo.
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