In vigoreNormativaCodice Delle Pari Opportunita

Art. 2 cod. pari opp. - Promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunità (decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articolo 5

Testo dell'articolo

Art. 2. Promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunita' (decreto legislativo 30 luglio 1999, n

303, articolo 5)

1. Spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunita', a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei.

1-bis. Agli organismi di parita' previsti dal presente decreto, nonché da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito di scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti.

[modificato]

Art. 3 — Art. 7: ABROGATI (5 articoli)

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