Art. 13 cod. pari opp. - Requisiti e attribuzioni (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articoli 1, comma 2, 2, comma 2
Testo dell'articolo
Art. 13. Requisiti e attribuzioni (decreto legislativo 23 maggio 2000, n
196, articoli 1, comma 2, 2, comma 2)
1. Le consigliere e i consiglieri di parita' devono possedere requisiti di indipendenza e [modificato] specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parita' e pari opportunita' nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione. 18
2. Le consigliere ed i consiglieri di parita', effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunita' e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, le consigliere ed i consiglieri di parita' sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorita' giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio.
Aggiornamenti
18 Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 5, alinea) che la modifica del comma 1 decorre dalla data di insediamento di cui all'articolo 3, comma 7 del D.Lgs. medesimo.
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