Art. 48 D.Lgs. n. 285/1992 — Veicoli a braccia
Testo dell'articolo
Art. 48. Veicoli a braccia
##### Art. 48. - Veicoli a braccia
1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente. 4
Aggiornamenti
4 Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
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