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Art. 48 D.Lgs. n. 285/1992 — Veicoli a braccia

Testo dell'articolo

Art. 48. Veicoli a braccia

##### Art. 48. - Veicoli a braccia

1. I veicoli a braccia sono quelli:

a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;

b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente. 4


Aggiornamenti

4 Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

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Avv. Federico Papa
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