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Art. 49 D.Lgs. n. 285/1992 — Veicoli a trazione animale

Testo dell'articolo

Art. 49. Veicoli a trazione animale

##### Art. 49. - Veicoli a trazione animale

1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in:

a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;

b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;

c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.

2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte. 4


Aggiornamenti

4 Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

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Avv. Federico Papa
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