Art. 806 cod. nav. — Limitazioni all'utilizzazione degli aeroporti
Testo dell'articolo
Art. 806. Limitazioni all'utilizzazione degli aeroporti
L'ENAC, quando lo richiedono motivi di sicurezza per la navigazione o di ordine sanitario ovvero altri gravi motivi di pubblico interesse, vieta o limita l'utilizzazione degli aeroporti [modificato] . Il gestore aeroportuale segnala all'ENAC le variazioni di agibilita' e funzionalita' degli impianti e dei servizi aeroportuali che possono determinare l'adozione dei provvedimenti previsti al primo comma. Analoga segnalazione e' effettuata, in caso di limitazioni intervenute per i servizi di assistenza al volo, dal soggetto fornitore dei servizi medesimi.
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