Art. 807 cod. nav. — Utilizzazione degli aeroporti coordinati
Testo dell'articolo
Art. 807. Utilizzazione degli aeroporti coordinati
La partenza e l'approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati all'assegnazione della corrispondente banda oraria ad opera del soggetto allo scopo designato. L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati, avviene in conformita' delle norme comunitarie e dei relativi provvedimenti attuativi. Si applica, altresi', la disciplina sanzionatoria attuativa delle norme comunitarie direttamente applicabili. [modificato]
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 807 cod. nav.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
