Art. 805 cod. nav. — Approdo di aeromobili provenienti dall'estero
Testo dell'articolo
Art. 805. Approdo di aeromobili provenienti dall'estero
Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti abilitati secondo le norme doganali o sanitarie, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali e salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Amministrazioni interessate. Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale dell'Unione europea. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151 [comma abrogato] .
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