Art. 1108 cod. nav. — Complotto contro il comandante
Testo dell'articolo
Art. 1108. Complotto contro il comandante
I componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, in numero di tre o piu', si accordano al fine di commettere un delitto contro la vita, l'incolumita' personale, la liberta' individuale o l'esercizio dei poteri del comandante, sono puniti, se il delitto non e' commesso, con la reclusione fino a quattro anni. Per i promotori e gli organizzatori la pena e' aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio, che, avendo notizia dell'accordo, omette di darne avviso al comandante, e' punito con la reclusione fino a un anno. Tuttavia la pena da applicare e' in ogni caso inferiore alla meta' di quella stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 1108 cod. nav.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
