Art. 1107 cod. nav. — Mancato intervento per impedire un reato
Testo dell'articolo
Art. 1107. Mancato intervento per impedire un reato
Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, trovandosi presente ad atti di minaccia o di violenza commessi in danno di un superiore nell'esercizio delle di lui funzioni, omette di dargli assistenza o aiuto, e' punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire cinquemila. Alla stessa pena soggiace qualunque componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che,trovandosi presente al fatto previsto nell'articolo 1105, non usa i mezzi che sono in suo potere per sciogliere la riunione o per impedire la manifestazione.
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