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Art. 1106 cod. nav. — Aggravanti

Testo dell'articolo

Art. 1106. Aggravanti

La pena e' da uno a cinque anni:

1) se il fatto previsto dall'articolo precedente e' commesso in condizioni nelle quali non e' possibile ricorrere alla forza pubblica;

2) se, nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente, l'ordine concerne un servizio attinente alla sicurezza della navigazione, ovvero se il fatto e' commesso al fine d'interrompere la navigazione, di variarne la direzione o di compromettere la sicurezza della nave, dell'aeromobile o dei relativi carichi;

3) se, nel caso previsto dal n. 2 dell'articolo precedente, alcuna delle persone e' palesemente armata ovvero il fatto e' commesso con minaccia. Per i promotori, gli organizzatori e i capi la pena e' aumentata fino a un terzo.

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Avv. Federico Papa
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