Art. 1109 cod. nav. — Omesso rimpatrio di cittadini
Testo dell'articolo
Art. 1109. Omesso rimpatrio di cittadini
Il comandante di una nave diretta ad un porto del Regno, che senza giustificato motivo omette di ottemperare alla richiesta dell'autorita' consolare per il trasporto di cittadini ai sensi dell'articolo 197, e' punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire tremila.
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