Art. 678 cod. nav. — Aggiudicazione al terzo acquirente
Testo dell'articolo
Art. 678. Aggiudicazione al terzo acquirente
Se l'aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il giudice competente ai sensi dell'articolo 643, con decreto, pronuncia la conferma del titolo di acquisto e ingiunge all'ufficio competente di cancellare o di restringere le trascrizioni ipotecarie. Il decreto e' trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, per essere reso pubblico a norma dell'articolo 250. Il terzo acquirente, al quale e' stata aggiudicata la nave o il carato, ha azione di regresso contro il venditore per il rimborso di cio' che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita.
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