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Art. 250 cod. nav. - Pubblicità degli atti relativi alla proprietà delle navi

Testo dell'articolo

Art. 250. Pubblicita' degli atti relativi alla proprieta' delle navi

Per gli effetti previsti dal codice civile , gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di altri diritti reali su navi sono resi pubblici, quando concernono navi maggiori o loro carati, mediante trascrizione nella matricola ed annotazioni sull'atto di nazionalita'; quando concernono navi minori o galleggianti, o loro carati, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione. Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.

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