Art. 677 cod. nav. — Provvedimento di liberazione
Testo dell'articolo
Art. 677. Provvedimento di liberazione
Se la vendita non e' domandata nel termine o nel modo stabilito nell'articolo precedente o se la domanda e' respinta, il prezzo offerto dall'acquirente rimane definitivamente fissato. Eseguito dall'acquirente il deposito del prezzo, il pretore o il presidente del tribunale, competente a norma dell'articolo 643, ordina con decreto all'ufficio competente la cancellazione o la restrizione delle trascrizioni ipotecarie. Il decreto e' trasmesso d'ufficio dal cancelliere all'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante,per essere reso pubblico a norma dell'articolo 250.
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