Art. 1048 cod. nav. — Formazione dello stato attivo
Testo dell'articolo
Art. 1048. Formazione dello stato attivo
Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato, sentiti l'istante e i creditori concorrenti, forma' lo stato attivo . . . [modificato] . L'avvenuto deposito dello stato attivo e' comunicato all'istante e ai creditori mediante lettera raccomandata con avvito di ricevimento.
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