Art. 1049 cod. nav. — Deposito della somma limite
Testo dell'articolo
Art. 1049. Deposito della somma limite
Entro tre giorni dalla formazione dello stato attivo il giudice designato fissa il termine, non superiore a cinque giorni, e le modalita' per il deposito della somma limite computata sulla base dello stato attivo e di una congrua somma per le spese del procedimento. Il provvedimento del giudice e' comunicato all'istante e ai creditori nei modi stabiliti dall'articolo precedente.
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