Art. 1047 cod. nav. — Opposizione dei creditori
Testo dell'articolo
Art. 1047. Opposizione dei creditori
Contro la sentenza di apertura, i creditori possono promuovere opposizione, entro quindici giorni dalla avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per l'inesistenza degli estremi di legge, in contraddittorio dell'istante. L'opposizione produce gli effetti indicati nel secondo comma dell'articolo 627.
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