Art. 426 cod. nav. — Consegna delle bollette doganali
Testo dell'articolo
Art. 426. Consegna delle bollette doganali
All'atto dell'imbarco delle merci, e in ogni caso prima della partenza della nave, il caricatore e' tenuto a consegnare al vettore le bollette doganali. Il caricatore e' responsabile verso il vettore per i danni a lui derivati dall'omessa consegna. Il vettore non e' tenuto a verificare la completezza dei documenti e l'esattezza delle indicazioni in questi contenute.
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