In vigoreNormativaCodice della navigazione

Art. 426 cod. nav. — Consegna delle bollette doganali

Testo dell'articolo

Art. 426. Consegna delle bollette doganali

All'atto dell'imbarco delle merci, e in ogni caso prima della partenza della nave, il caricatore e' tenuto a consegnare al vettore le bollette doganali. Il caricatore e' responsabile verso il vettore per i danni a lui derivati dall'omessa consegna. Il vettore non e' tenuto a verificare la completezza dei documenti e l'esattezza delle indicazioni in questi contenute.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 426 cod. nav.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale