Art. 425 cod. nav. — Imballaggi e marche di contrassegno
Testo dell'articolo
Art. 425. Imballaggi e marche di contrassegno
Sulle merci consegnate al vettore, o sui loro imballaggi, devono a cura del caricatore, essere apposte marche di contrassegno, in maniera che normalmente rimangano visibili fino al termine del viaggio. Il caricatore e' responsabile verso il vettore per i danni a lui derivanti da imperfetta apposizione delle marche.
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