Art. 427 cod. nav. — Impedimento prima della partenza
Testo dell'articolo
Art. 427. Impedimento prima della partenza
Se la partenza della nave e' impedita per causa di forza maggiore, il contratto e' risolto. Se per la stessa causa la partenza della nave e' soverchiamente ritardata, il contratto puo' essere risolto. Se la risoluzione avviene dopo l'imbarco, il caricatore e' tenuto a sopportare le spese di scaricazione.
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