Art. 927 cod. nav. — Luogo di rimpatrio
Testo dell'articolo
Art. 927. Luogo di rimpatrio
Il rimpatrio del lavoratore si compie con il suo ritorno nel luogo di assunzione. Tuttavia, se il lavoratore ne fa richiesta e non vi e' aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno del lavoratore stesso in altra localita' da lui indicata.
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