Art. 926 cod. nav. — Rimpatrio del lavoratore ammalato o ferito
Testo dell'articolo
Art. 926. Rimpatrio del lavoratore ammalato o ferito
Se il lavoratore e' sbarcato per malattia o lesioni, il comandante deve depositare presso l'autorita' aeronautica o quella consolare la somma necessaria per la cura e il rimpatrio, nonche' l'indennita' spettante al lavoratore ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente. All'estero, dove non sia autorita' consolare, il comandante deve provvedere al ricovero del lavoratore in luogo di cura, depositando presso l'ente o la persona incaricata della cura le somme indicate nel comma precedente. Se il rimpatrio deve avvenire prima che il lavoratore sia completamente guarito, vi si provvede seguendo le prescrizioni del medico che ha avuto in cura il lavoratore medesimo; quando il viaggio deve compiersi per aria o per mare, esso e' effettuato, qualora le prescrizioni mediche lo esigano, su aeromobile o su nave provvisti del servizio sanitario.
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