Art. 928 cod. nav. — Rimpatrio a mezzo di imbarco su altro aeromobile
Testo dell'articolo
Art. 928. Rimpatrio a mezzo di imbarco su altro aeromobile
L'obbligo di provvedere al rimpatrio del lavoratore puo' essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altro aeromobile, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in localita' vicina. In quest'ultimo caso sono a carico dell'esercente le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo di rimpatrio. Se la retribuzione, percepita dal lavoratore a bordo dell'aeromobile sul quale viene imbarcato, e' inferiore alla indennita' spettantegli ai sensi del secondo comma dell'articolo 925, l'esercente e' tenuto a corrispondergli la differenza.
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