Art. 2678 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 2678. Registro generale
Il conservatore e' obbligato a tenere un registro generale d'ordine in cui giornalmente deve annotare, secondo l'ordine di presentazione, ogni titolo che gli e' rimesso perche' sia trascritto, iscritto o annotato. Questo registro deve indicare il numero d'ordine, il giorno della richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona dell'esibitore e le persone per cui la richiesta e' fatta, i titoli presentati con la nota, l'oggetto della richiesta, e cioe' se questa e' fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, la iscrizione o l'annotazione si deve eseguire. Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l'indicazione del numero di presentazione [modificato] .
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