Art. 2677 c.c.
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Art. 2677. Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione
Il conservatore non puo' ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorche' nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l'ufficio e' aperto al pubblico [modificato] .
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Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
