In vigoreNormativaCodice civile

Art. 2679 c.c.

Testo dell'articolo

Art. 2679. Altri registri da tenersi dal conservatore

Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo 2664, i registri particolari:

1) per le trascrizioni;

2) per le iscrizioni;

3) per le annotazioni. Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge [modificato] .

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Avv. Federico Papa
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