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Art. 2255 c.c. — Conferimento di crediti

Testo dell'articolo

Art. 2255. Conferimento di crediti

Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.

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Avv. Federico Papa
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