In vigoreNormativaCodice civile
Art. 2256 c.c. — Uso illegittimo delle cose sociali
Testo dell'articolo
Art. 2256. Uso illegittimo delle cose sociali
Il socio non puo' servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della societa'.
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