Art. 2254 c.c. — Garanzia e rischi dei conferimenti
Testo dell'articolo
Art. 2254. Garanzia e rischi dei conferimenti
Per le cose conferite in proprieta' la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita. Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento e' regolata dalle norme sulla locazione.
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