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Art. 1544 c.c. — Obblighi del venditore

Testo dell'articolo

Art. 1544. Obblighi del venditore

Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell'eredita', e' tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto contrario.

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Avv. Federico Papa
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