Art. 1543 c.c. — Forme
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Art. 1543. Forme
La vendita di un'eredita' deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullita'. Il venditore e' tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredita'.
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