Art. 1545 c.c. — Obblighi del compratore
Testo dell'articolo
Art. 1545. Obblighi del compratore
Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredita', e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall'eredita' medesima, salvo che sia convenuto diversamente.
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