In vigoreNormativaCodice civile
Art. 1223 c.c. — Risarcimento del danno
Testo dell'articolo
Art. 1223. Risarcimento del danno
Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere cosi' la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
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