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Art. 1223 c.c. — Risarcimento del danno

Testo dell'articolo

Art. 1223. Risarcimento del danno

Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere cosi' la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

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Avv. Federico Papa
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